

La nostra offerta professionale
Perito Agrario
premio annuale €200
massimale €250.000
fatturato fino a €30.000



La professione di Perito Agrario rientra nella categoria dei professionisti tecnici e dunque il professionista assume anche un obbligo di "risultato" nei confronti del cliente e non solo di "mezzi".
Cosa copre una Polizza di Responsabilità Civile professionale?
La polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del perito agrario copre tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento della propria attività di consulenza che sia essa riferita alla progettazione, all' estimazione, alla gestione, all'analisi, alla sperimentazione o alla pianificazione.
Più semplicemente sono assicurate tutte quelle attività per le quali a norma di legge un perito agrario iscritto all'albo può emettere fattura. In tutti questi casi l'assicurazione serve a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) sono normalmente sempre compresi:
- - I danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente individuati (escluse le opere progettate e/o dirette);
- - I danni subiti dalle opere progettate e/o dirette e derivanti dalla loro rovina totale o parziale; La Società è altresì obbligata per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per errori commessi dai suoi dipendenti nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
Una buona polizza di assicurazione normalmente comprende anche:
- - I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività imprenditoriali, professionali e di lavoro autonomo, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- - Relativamente alle attività di direzione dei lavori, la responsabilità derivante dalle attività di controllo e supervisione dell'applicazione delle vigenti Leggi 626/94 e 494/94 nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
- - Le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato a causa di errori dello stesso;
- - I danni derivanti da errata interpretazione di regolamenti urbanistici e locali;
- - I danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di tubazioni, impianti, cisterne e serbatoi preesistenti, occorsa durante l'esecuzione dei lavori in conseguenza ad errore di progettazione o di direzione dei lavori.