Polizza Professionale Architetto 

Polizza Responsabilità Civile Professionale Architetti

Perché assicurarsi?

L'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione RC professionale è imposto dall'art. 5 del Dpr 137/2012 del 7 Agosto 2012, il quale disciplina diverse categorie di professionisti tra cui architetti, commercialisti, ingegneri, geometri e medici. Tale polizza risulta, infatti, obbligatoria per tutti coloro iscritti agli Albi Professionali, i quali necessitano di una copertura assicurativa attiva nel momento in cui assumono l'incarico nei confronti del cliente diventandone, così, civilmente responsabile. L'iscrizione all'albo degli Architetti è disciplinata da una regia legge del 1923 e successive modifiche e le attività rientranti nella copertura assicurativa sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

Cosa copre la polizza responsabilità civile architetti?

Le polizze di Assicurazione sulla Responsabilità Civile dell'Architetto (R.C. Professionale Architetto) coprono i danni che il professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Architetti può arrecare ai clienti nello svolgimento della propria attività professionale.

Le polizze proposte da Professioneptotetta.com sono complete e coprono tutte le attività svolte da un Architetto; qui di seguito elenchiamo alcune delle coperture più significative:

  • Le perdite che l'assicurato deve pagare ai propri clienti in caso di errore quale civilmente responsabile;
  • L'attività di consulenza ecologica ed ambientale;
  • Gli incarichi di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione;
  • L'attività di supporto al R.U.P (art. 8 co 5 del DPR. 554/99);
  • DIA e super DIA;
  • L'errata individuazione della classe energetica di un immobile;
  • Le spese sostenute per l'attività di difesa dell'assicurato;
  • L'interruzione e sospensione di attività;
  • Gli errori commessi nell' esercizio della dirigenza del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno;
  • Il pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti;
  • I dipendenti dell'assicurato (RCT e RCO) e la conduzione degli uffici;
  • L'amministrazione di stabili e condomini;
  • La mediazione/conciliazione;
  • L'attività di project management nell'ambito del settore costruzioni;
  • Gli errori in materia di Codice Privacy;
  • Gli errori in materia fiscale quali pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti;
  • Gli errori in materia di sicurezza sul lavoro (decreto 81/2008 - ex 626 e 494 - legge 231);
  • Gli errori in materia di certificazioni energetiche;
  • Gli errori in ambito di opere ad alto rischio;
  • La mancata rispondenza dell'opera, il danno all'opera, o il mancato rispetto dei vincoli urbanistici;
  • L'attività di accertamento della consistenza statico-funzionale;
  • L'attività di verifica degli elaborati progettuali;
  • L'errata compilazione della documentazione burocratica.

Ricordiamo i principali errori che possono essere commessi durante l'esercizio della professione, cause di richieste di risarcimento del danno da parte di terzi:

  • responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • errori nella fase di progettazione;
  • mancanze nell'attività di direzione dei lavori.

E' necessario evidenziare come le assicurazioni proposte non coprano le richieste di risarcimento che derivano da atti illeciti commessi prima della data di decorrenza della polizza di cui l'assicurato era a conoscenza, atti illeciti commessi da un assicurato non iscritto all'Ordine o non autorizzato ad esercitare le attività che la polizza garantisce, atti dolosi o frode commessi dall'assicurato stesso.

E' inoltre possibile, a discrezione del cliente, con sovrappremio per le richieste oltre i 2 anni, l'applicazione del principio di retroattività (periodo che precede la data di decorrenza della polizza), permettendo, così, per l'assicurato la copertura per errori od omissioni, per i quali sia civilmente responsabile, commessi in una data precedente a quella di stipula del contratto, a patto che l'assicurato dichiari di non esserne a conoscenza.

Chi è coperto dalla polizza RC Architetto?

La polizza RC professionale assicura non solo il singolo libero professionista, ma anche lo studio associato, l'associazione professionale o società di professionisti, oltre a tutto lo staff e ai collaboratoriovvero dipendenti, praticanti, apprendisti e consulenti.

  1. la nostra offerta
  2. polizza professionale Architetto
  3. massimale €250.000
  4. premio annuale €190 

Dott. Martino Ettore

Fondatore / CEO

Intermediario assicurativo iscritto alla sezione B dell'IVASS. Ha iniziato a lavorare nel 1994 fa nel settore come collaboratore e intermediario nelle Agenzie. Durante questi anni, la sua passione per questo lavoro, insieme ad una crescente passione per l'informatica, gli ha permesso di portare sempre innovazione, concretezza ed efficienza negli ambienti lavorativi. Iscritto alla sezione B (Broker) al n° B0000161989.