La RC Professionale Fisioterapisti è obbligatoria?

Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l'obbligo per tutti i Fisioterapisti iscritti all'Albo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: le nuove disposizioni entrano in vigore il 15 agosto 2014.

  • Il fisioterapista che esercita la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia quando opera in ospedali o ambulatori pubblici, sia quando svolge l'attività presso strutture e studi privati;
  • il fisioterapista che lavora come dipendente, consulente o collaboratoredi strutture ospedaliere pubbliche o private, o di altri istituti autorizzati a prestare servizi sanitari.

Cos'è e come funziona l'Assicurazione Fisioterapisti?

Negli ultimi anni è emersa con una certa decisione la figura professionale del fisioterapista, indispensabile per coordinare e indirizzare il recupero fisico a media-lunga durata. In quanto figura professionale tuttavia,anche per il fisioterapista grave l'obbligo, previsto per legge, di stipulare un'idonea assicurazione professionale in grado di coprire i danni causati dall'assicurato durante l'esercizio della propria attività.

Cos'è l'Assicurazione Professionale Fisioterapista

La stipula di una polizza RC professionale, divenuta obbligatoria a partire da agosto 2014, protegge la figura professionale del fisioterapista da eventuali richieste di risarcimento per danni causati inconseguenza di errori. L'obbligatorietà di stipulare una polizza di responsabilità civile è rivolto a tutti i fisioterapisti iscritti al relativo Albo che svolgano l'attività sia in qualità di liberi professionisti, sia in qualità di dipendenti o collaboratori di strutture o istituti autorizzati a prestare servizi sanitari, siano essi pubblici o privati. Il contratto stipulato dal professionista con la compagnia assicurativa copre eventuali sinistri contro soggetti terzi (pazienti) generati in conseguenza di:

  • Risultati curativi inutili o dannosi;
  • Mancato recupero delle funzionalità motorie a seguito di intervento da parte del fisioterapista;
  • Degenerazione di situazioni che avrebbero potuto essere curate in modo migliore;

Oltre ad intervenire in caso di sinistro e relativa richiesta di risarcimento da parte del soggetto terzo legittimato, l'assicurazione interviene anche quando a esperire azione di rivalsa contro l'assicurato è la stessa struttura che lo ha assunto, adducendo al fisioterapista danni e/o errori derivanti da:

  • Colpa grave: intendo con questa espressione la colpa generata da comportamenti che non rispettano la normale prudenza, perizia e diligenza propria di tutti gli uomini e inescusabile;
  • Negligenza: intendo con questa espressione lo svolgimento di un'attività senza l'osservanza delle regole e delle modalità per la stessa previste;
  • L'assicurazione professionale fisioterapisti tutela il fisioterapista anche in caso di rivalsa da parte della struttura, della clinica o dell'istituto a cui presta la propria opera, che lo ritenga personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.

    Alcuni esempi di errori o negligenze imputabili al fisioterapista sono:

    • risultati curativi rilevati come inutili o dannosi;
    • accertato mancato recupero di alcune funzioni motorie in seguito ad un intervento del fisioterapista;
    • avvenuta degenerazione di situazioni che avrebbero potuto essere curate con maggiore probabilità di successo.

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