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Assicurazione Professionale Chimici

Polizza di assicurazione per la responsabilità civile del Chimico.

La professione di Chimico rientra nella categoria dei professionisti tecnici e dunque il professionista assume anche un obbligo di "risultato" nei confronti del cliente e non solo di "mezzi".
Per questo motivo è sempre consigliabile stipulare una polizza sulla Responsabilità Civile Professionale che tuteli da eventuali richieste di risarcimento da parte di clienti.

Cosa copre una Polizza di Responsabilità Civile professionale del Chimico?

La polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del professionista copre tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento della propria attività di Chimico che sia essa riferita alla progettazzione, alla direzione dei lavori, alla sicurezza, all'interpretazione dei vincoli urbanistici. Più semplicemente sono assicurate tutte quelle attività per le quali a norma di legge un Chimico iscritto all'albo può emettere fattura. In tutti questi casi l'assicurazione serve a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) sono normalmente sempore compresi:

  • - I danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente individuati (escluse le opere progettate e/o dirette);
  • - I danni subiti dalle opere progettate e/o dirette e derivanti dalla loro rovina totale o parziale; La Società è altresì obbligata per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per errori commessi dai suoi dipendenti nello svolgimento delle mansioni loro affidate.


Una buona polizza di assicurazione normalmente comprende anche:

  • - I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività imprenditoriali, professionali e di lavoro autonomo, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
  • - Relativamente alle attività di direzione dei lavori, la responsabilità derivante dalle attività di controllo e supervisione dell'applicazione delle vigenti Leggi 626/94 e 494/94 nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
  • - Le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato a causa di errori dello stesso;
  • - I danni derivanti da errata interpretazione di regolamenti urbanistici e locali;
  • - I danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di tubazioni, impianti, cisterne e serbatoi preesistenti, occorsa durante l'esecuzione dei lavori in conseguenza ad errore di progettazione o di direzione dei lavori.