POLIZZA PROFESSIONALE MEDICO 

dipendenti e professionisti


RC Professionale Medici come funziona?

Una polizza rischio professionale del medico, interviene a copertura del danno, nel caso in cui pervenga una richiesta di risarcimento. L'addebito di responsabilità, dovrà essere causato da un presunto errore nello svolgimento della professione sanitaria.  

Gli Assicuratori copriranno le spese sostenute per il pagamento del danno.

Pertanto, avere una polizza a copertura dei rischi professionali, evita enormi disagi per il medico condannato a risarcire un danno. In questo modo, il patrimonio personale non verrà intaccato da una richiesta di risarcimento danni.


RC Professionale medici e Legge Gelli

La Legge Gelli, approvata l'8 marzo 2017, ha introdotto delle novità in materia di copertura assicurativa. 

Essa mira a riformare il rapporto medico-paziente, introducendo da un lato nuove tutele per il medico e dall'altro meccanismi più rapidi e certi di risarcimento del danno da malasanità.

Punti cardine:

  • Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private.
  • Affinché la responsabilità sia delimitata alla colpa grave, il rapporto medico-paziente dovrà essere extra-contrattuale.
  • Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
  • Obbliga tutto il comparto (dipendente e non) a stipulare una polizza rc professionale, almeno per la colpa grave.
  • Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
  • Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.



Esempio di polizze 

Massimale € 1.000.000 

Retroattività 10 anni

Medico Dipendente Pubblico o Privato € 300 

Medico Specializzando € 200


Assicurazione medico libero professionista e colpa grave

Un buona parte dei medici opera in regime libero professionale.

Con la legge Gelli si guarda al rapporto medico-paziente

Il rapporto potrà essere contrattuale o extracontrattuale a prescindere se il medico è un libero professionista.

Quindi il medico:

  • che lavora in una struttura con rapporto extra-contrattuale col paziente risponde solo per colpa grave. Ciò a prescindere se è un dipendente o un libero professionista.
  • Dipendente pubblico per definizione ha un rapporto extra-contrattuale con i pazienti.
  • Che lavora in struttura sanitaria con rapporto contrattuale col paziente risponde per colpa lieve e colpa grave.
  • Che lavora nel suo studio privato ha un rapporto sempre contrattuale col paziente e risponde per colpa lieve e grave.


Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del medico

La legge Gelli, all'art. 7, dispone che il medico che lavora in una struttura sanitaria è responsabile ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa che il termine per un'azione di responsabilità medica è di 5 anni. Inoltre l'onere della prova per dimostrare l'errore sanitario spetta al paziente.

Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia per responsabilità contrattuale. La prescrizione per agire diventa di 10 anni. L'onere a provare la mancata responsabilità spetta alla struttura ospedaliera (e non al paziente-danneggiato).

Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria. Tale ipotesi si configura quando il medico si accorda direttamente col paziente (contratto tra medico e paziente). Per esempio è utilizzata la struttura sanitaria solo come "luogo" per eseguire l'intervento. Il paziente riceve la fattura direttamente dal medico.

Il medico risponde solo per colpa grave se ha un rapporto extracontrattuale col paziente. Se il rapporto è contrattuale risponderà per colpa lieve e/o colpa grave. Pertanto è importante stabilire il tipo di rapporto tra medico e paziente al fine di consentire l'applicabilità di diversi regimi di responsabilità.

Che Specializzazione dichiarare prima della stipula?

Nel questionario va indicata la specializzazione conseguita o concretamente svolta?

Il medico specializzato in una scuola di specializzazione potrebbe esercitare concretamente un'attività differente. Agli Assicuratori interessa di norma l'attività concretamente svolta a prescindere dalla specializzazione conseguita.

Atti invasivi diagnostici e terapeutici

Quando viene stipulata una polizza professionale agli Assicuratori interessa se sono effettuate manovre e procedure invasive, diagnostiche e terapeutiche. Tali attività andranno necessariamente indicate nel questionario – modulo di proposta.

Alcune Compagnie all'interno del Glossario (contenuto nel set informativo) danno una definizione di atto invasivo. Altre invece non riportano nulla rinviando a quanto è stabilito nell'arte e nella prassi medica. Se vengono effettuate procedure invasive e ne è richiesta la copertura è evidente che il premio subisce variazioni in aumento.

Definizione tipo di atti invasivi

"Atti praticati senza accesso alla sala operatoria e senza anestesia totale o spinale mediante utilizzo a scopo terapeutico di sorgenti di energia meccanica, termica, luminosa, nonché gli accertamenti diagnostici invasivi che comportano il prelievo cruento di tessuti e quelli che comportano la cruentazione di tessuti per introduzione di strumentario".


Interventi chirurgici e piccoli interventi ambulatoriali

Inoltre è richiesto, sempre nel questionario assuntivo – modulo di proposta, se sono effettuati interventi chirurgici. E' da premettere che le polizze professionali per il medico, a prescindere dalla specialità e dall'inclusione o meno degli atti invasivi, coprono di norma i piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale o domiciliare senza accesso a sala operatoria o ad anestesia totale o spinale.

Gli Assicuratori intendono per interventi chirurgici quelli effettuati in sala operatoria. Per le corrette definizioni rimandiamo alle singole condizioni di polizza.

Definizione di interventi chirurgici

"Atti praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale"

Inquadramenti assicurabili con la polizza professionale medici

Gli inquadramenti tipici che normalmente vengono richiesti da un Medico sono i seguenti.

  1. Libero professionista nel proprio studio privato con rapporto contrattuale col paziente.
  2. Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto contrattuale col paziente. In tal caso occorre stipulare polizza con copertura per colpa lieve e grave
  3. Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto extra-contrattuale col paziente. In tal caso è bastevole una polizza per la sola colpa grave.
  4. Convenzionato col SSN in qualità di medico di base, pediatra di libera scelta, di continuità assistenziale (ex guardia medica), specialista ambulatoriale.
  5. Dipendente del SSN con intramoenia.
  6. Medico Dipendente del SSN con extramoenia.
  7. Medico Dipendente di struttura sanitaria privata.
  8. Inquadramenti atipici che normalmente sono assimilati per normato e tariffe al libero professionista.

Polizze professionali per i medici: Claims made e Deeming Clause

Il meccanismo "Claims Made" oggi caratterizza tutte le polizze rc professionali per i medici. Anche la Legge Gelli lo conferma come adeguato. L'importante è che la copertura abbia una retroattività di 10 ed una postuma altrettanto decennale per cessazione attività. Tale modalità di copertura è di tradizione anglosassone ed è stato applicato anche in Italia da molti anni.

Come funziona la polizza claims made

La polizza copre le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante la validità della copertura assicurativa (ad es. dal 10.06.2023 al 10.06.2024) derivanti da prestazioni professionali poste in essere durante la validità dell'assicurazione (quindi sempre dal 10.06.2023 al 10.06.2024). Con la garanzia della retroattività potranno essere coperte anche le prestazioni mediche svolte nel passato. Quindi se la polizza ha 10 anni di retroattività, potranno essere coperte le attività svolte fino al 10.06.2013.

A scadenza della polizza, non ci sarà più copertura assicurativa. Come precedentemente detto, possono essere coperte solo le richieste di risarcimento pervenute durante la validità della copertura assicurativa (10.06.2023 al 10.06.2024). Acquistando la garanzia postuma è possibile, invece, coprire le richieste di risarcimento notificate dopo la scadenza della polizza. Ad esempio se la postuma è di10 anni, l'assicurazione scaduta il 10.06.2024 coprirà per richieste di risarcimento pervenute fino al 10.06.2034.

La Deeming Clause nella polizza professionale dei medici

La Deeming Clause è una garanzia ulteriore considerata come un'evoluzione del principio classico del claims made.

Tale clausola consente di denunciare all'Assicuratore nel periodo di assicurazione non solo i sinistri (intesi come richiesta di risarcimento), ma anche i fatti e le circostanze note.

I fatti e circostanze note sono tutti quegli atti o quei fatti che presumibilmente possano dare origine ad una richiesta di risarcimento. Pertanto qualora dalla circostanza nota possa derivare un sinistro anche dopo anni, il sinistro verrà gestito sulla polizza in essere quando fu trasmessa la prima denuncia.

La Deeming Clause è un importate valore aggiunto alla polizza rc professionale soprattutto se nel corso degli anni venga cambiato assicuratore.

In assenza di tale clausola il fatto noto non sarebbe coperto dall'Assicuratore in corso perché abilitato solo a ricevere "sinistri", né da un eventuale nuovo assicuratore che esclude dalla copertura tutti i sinistri e circostanze note.

scarica il set informativo per tutte le informazioni 

Dott Martino Ettore   cell 3920722977  

Fondatore / CEO

Intermediario assicurativo iscritto alla sezione B dell'IVASS, ha iniziato a lavorare nel 1994 fa nel settore come collaboratore e intermediario nelle Agenzie. Durante questi anni, la sua passione per questo lavoro, insieme ad una crescente passione per l'informatica, gli ha permesso di portare sempre innovazione, concretezza ed efficienza negli ambienti lavorativi. Iscritto alla sezione B (Broker) al n° B0000161989.