POLIZZE STRUTTURE SANITARIE

Assicurazione per le Strutture Sanitarie e Studi Medici

Polizza R.C.T./ R.C.O prevista dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie e Studi Medici

Cosa sono e come vengono definite dalla legge Gelli-Bianco le Strutture Sanitarie?

"Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e ciascuna struttura sanitaria o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi." Il testo di legge non fa alcun riferimento a direzioni sanitarie o altri parametri, come ad esempio il possesso di specializzazioni mediche, che possano differenziare la struttura sanitaria da un'associazione di due professionisti che svolgano la professione medica o anche paramedica "a qualunque titolo". Per cui, sia ai fini assicurativi, che per tutti gli obblighi e disposizioni del decreto Gelli rientrano nella definizione di struttura sanitaria:
- Asl e ospedali pubblici facenti parte del servizio sanitario nazionale
- Strutture sanitarie o sociosanitarie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale
- Strutture residenziali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici
- Strutture ambulatoriali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici
- Studi associati sia medici che paramedici o sanitari non medici

Quali professionisti, secondo legge Gelli-Bianco, se operanti in forma associata formano una Struttura Sanitaria?

Per esercenti prestazioni sanitarie vanno considerate anche le figure professionali (medico chirurgo - ex d.lgs. 368/1999, farmacista - ex d. lgs. 258/1991, psicologo - ex legge 56/1989, odontoiatra - ex legge 409/1985, veterinario - ex legge 750/1984), le professioni sanitarie ostetriche ed infermieristiche, le "professioni sanitarie riabilitative" (fisioterapista, podologo, ortottista, logopedista, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista nella neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale, educatore professionale), le "professioni tecnico-sanitarie di area diagnostica" (tecnico audiometrista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario radiologia medica) nonché le "professioni tecnico-sanitarie di area assistenziale" (tecnico ortopedico, igienista dentale, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,tecnico audioprotesista, dietista).

Quali sono gli obblighi assicurativi previsti dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie?

La legge prevede, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private l'obbligo di assicurazione (o di un'analoga misura) a copertura sia della responsabilità civile contrattuale (cd. R.C. Professionale) che della responsabilità extracontrattuale (cd. R.C.T) verso terzi e verso i prestatori d'opera (cd. R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
Prevede poi l'obbligo di assicurazione, a carico del professionista sanitario, nel caso in cui svolga l'attività al di fuori della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale qualora abbia assunto un'obbligazione di natura contrattuale con il paziente, per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività.
Si conviene pertanto che, essendo obbligatorie entrambe le coperture, il medico che svolge l'attività di libero professionista all'interno della struttura sanitaria sarà coperto sia dalla polizza struttura sanitaria che dalla propria polizza professionale. Questo perché la struttura sanitaria dovrà rispondere al paziente sia per responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, ed al medico stesso per la RCO.
Ad esempio, uno studio associato composto da due o più professionisti dovrà stipulare una polizza per lo studio, con le caratteristiche previste per le strutture sanitarie, ed una polizza professionale per ogni professionista che componga lo studio.

Quali sono i massimali di polizza previsti dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie?

Nell'art. 10 si prevede l'emanazione di provvedimenti ministeriali entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, al fine di determinare i "requisiti minimi delle polizze assicurative", ed i relativi "massimali differenziati" per "classi di rischio", e dei "requisiti minimi di garanzia".
Considerata la finalità del decreto di aumentare la tutela del paziente, e considerate le ormai note statistiche in materia di risarcimenti in ambito sanitario, si auspica che i massimali minimi richiesti dovrebbero garantire ampiamente la gestione dei sinistri che una struttura sanitaria possa causare, considerandone sia le dimensioni che le specializzazioni trattate.
Da puntualizzare che la legge è operativa anche in assenza dei decreti, per cui al momento l'obbligo di una polizza assicurativa o delle "analoghe misure" è valido pur non essendoci indicazioni circa i massimali minimi.

Quali sono le "analoghe misure", alternative alla polizza assicurativa, previste dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie?

Le strutture sanitarie hanno la possibilità di costituire un fondo destinato alla liquidazione delle richieste di risarcimento. L'entità di tale fondo non è precisata nel decreto, ma dovrebbero valere gli stessi principi applicabili ai massimali di polizza. La struttura sanitaria che decida di scegliere di non assicurarsi ed avvalersi del proprio fondo dovrebbe essere in grado di gestire le richieste di risarcimento con propri legali, accantonare le somme "a riserva" per l'eventuale soccombenza in giudizio, protocollare e pubblicare le richieste di risarcimento sul proprio sito internet.

Quali caratteristiche deve avere la polizza assicurativa delle Strutture Sanitarie?

Le caratteristiche salienti delle polizze delle strutture sanitarie, fatta eccezione per il massimale, sono ben definite nel decreto. Le polizze devono prevedere l'azione diretta nei confronti della Compagnia. Con l'azione diretta il paziente o gli eredi potranno chiamare in causa direttamente la Compagnia Assicurativa.
Quindi con l'Azione Diretta la Compagnia di Assicurazione non potrà eccepire motivi di mancata copertura assicurativa salvo il mancato pagamento del premio da parte della struttura.

Qual è la retroattività della polizza prevista dal decreto?

Le polizze per strutture sanitarie devono prevedere un'operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la stipula del contratto, purché denunciati durante la validità della polizza.

Qual è l'efficacia postuma della polizza prevista dal decreto?

Le polizze per strutture sanitarie devono avere una garanzia postuma di 5 anni dalla data di scadenza.
Mentre In caso di cessazione definitiva dell'attività per qualsiasi causa è previsto un periodo di ultrattività valido per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei dieci anni successivi purché riferite a fatti generatisi nel periodo di efficacia della polizza, compreso il periodo di retroattività della copertura. La garanzia postuma è estesa agli eredi ed è operante già dalla sottoscrizione della polizza, senza necessità di richiederne l'attivazione alla Compagnia.

Qual è la differenza tra franchigia e S.I.R. "Self Insurance Retention"?

Considerando il numero di richieste di risarcimento che già attualmente colpiscono il settore e che, con ogni probabilità, sono destinate ad aumentare a causa dei nuovi oneri che il decreto Gelli tende a spostare dal medico alla struttura sanitaria e in virtù delle forti limitazioni poste per le azioni di rivalsa, anche i premi assicurativi saranno ricalcolati in aumento.
Al fine di abbassare l'entità dei premi la struttura sanitaria ha la possibilità di percorrere 3 strade:
1 - Auto assicurarsi, prendersi in toto l'onere della gestione dei sinistri, comprese le spese legali e di gestione tecnica ed amministrativa. (Soluzione assolutamente sconsigliata per gli studi associati o le piccole cliniche)
2 - Scegliere una soluzione mista tra auto assicurazione e formazione di una cosiddetta S.I.R., ossia una struttura interna capace di gestire in proprio i sinistri, come nel caso dell'auto assicurazione. I sinistri vengono gestiti autonomamente sino ad una certa entità di danno da risarcire, sotto la quale soglia non hanno necessità di essere comunicati alla Compagnia, la parte eccedente viene gestita dalla Compagnia assicurativa. (Soluzione assolutamente sconsigliata per gli studi associati o le piccole cliniche)
3 - Applicare una franchigia alla polizza. Il sinistro in questo caso viene gestito dalle unità liquidative della Compagnia, che, una volta risarcito il danneggiato chiederà alla struttura sanitaria (Soluzione percorribile per gli studi associati o le piccole cliniche)